Condizioni generali di venditaIn vigore dal 01/01/2024 Condair AG, Gwattstrasse 17, 8808 Pfäffikon/SZ, Numero di registrazione: CH-020.3.040.174-0

1. Ambito di applicazione

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita («CGV») disciplinano la stipula, il contenuto e l’esecuzione dei contratti, compresi i rispettivi ordini, tra Condair AG («Condair») e l’acquirente/cliente («Committente», insieme a Condair ME i «Parti» e singolarmente la «Parte») relativa alle forniture di (i) prodotti contrattuali derivanti da un contratto di acquisto o d’opera («Forniture») e (ii) alle prestazioni di servizi soggette a un contratto di mandato («prestazioni di servizi»).

1.2 Le presenti CGV costituiscono parte integrante del rapporto giuridico esistente tra Condair e il committente e si considerano concordate anche per tutti i contratti futuri.

1.3 Disposizioni divergenti o integrative sono valide e prevalgono sulle presenti condizioni generali solo nella misura in cui siano state concordate per iscritto con Condair e si applicano esclusivamente al singolo caso specifico. Non è possibile rivendicare l’applicazione di disposizioni derogatorie o integrative per altri contratti stipulati con Condair. In caso di dubbio, prevalgono le presenti CGV.

1.4 La forma scritta è considerata equivalente a tutte le forme di trasmissione che consentono di fornire prova scritta, quali il fax o la posta elettronica.

1.5 Le presenti CGV sono disponibili in diverse lingue. In caso di divergenze o ambiguità tra le diverse versioni linguistiche, prevarrà in ogni caso la versione tedesca.

2.           Offerta e conclusione del contratto

2.1 Salvo diversa indicazione, tutte le offerte formulate da Condair, indipendentemente dalla loro forma, sono senza impegno e non vincolanti. Le offerte costituiscono solo proposte di contratto e hanno una validità di 30 giorni ciascuna. Il contratto tra Condair e il committente si conclude solo con l’accettazione dell’ordine mediante una conferma d’ordine scritta da parte di Condair. Una conferma di ricezione scritta o verbale dell’ordine da parte di Condair non costituisce una conferma d’ordine. Qualsiasi informazione contenuta nei cataloghi, negli schemi, negli opuscoli, nonché la possibilità di ordinare pezzi di ricambio nel negozio online, non costituisce un’offerta, ma solo una proposta di stipulare un contratto.

2.2 Al momento della trasmissione di un’offerta, della presentazione di un ordine o dell’effettuazione di un ordine, si ritiene che il committente abbia accettato le CGV. Sono escluse condizioni divergenti o aggiuntive del committente, in particolare le sue condizioni generali.

2.3 Eventuali reclami e correzioni alle conferme d’ordine devono essere effettuati immediatamente. Un ordine già confermato può essere annullato solo previo consenso scritto di Condair ME. Le parti devono concordare immediatamente per iscritto qualsiasi divergenza tra l’offerta presentata dal committente e la conferma d’ordine di Condair ME. In caso di controversia, prevarrà la conferma d’ordine di Condair ME.

3.           Disegni, documentazione tecnica

3.1 I disegni, le illustrazioni, le dimensioni, i pesi o altri dati relativi alle prestazioni sono vincolanti solo se espressamente concordati per iscritto. Condair si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche o modifiche richieste per motivi tecnici, nella misura in cui queste siano necessarie e accettabili per il committente.

3.2 Tutti i diritti di proprietà intellettuale (diritti d’autore, invenzioni brevettabili e non brevettabili, diritti di progettazione, ecc.) relativi a calcoli, preventivi, progetti, disegni e altri documenti tecnici consegnati al committente prima o dopo la stipula del contratto rimangono di proprietà di Condair.

4. Prezzi

4.1 Salvo diverso accordo esplicito, tutti i prezzi si intendono al netto dell’IVA e/o di altre tasse e imposte.

4.2 Le spese di spedizione, di trasporto, nonché le altre spese di spedizione e le assicurazioni di trasporto sono a carico del committente, qualora Condair sia stata incaricata del trasporto dal committente e in assenza di accordi contrari nel contratto individuale. Il montaggio, l’installazione e la messa in funzione saranno calcolati e fatturati separatamente se richiesti in aggiunta. L’importo minimo della fattura (IVA esclusa) è di 50,00 CHF per ordine.

4.3 Condair si riserva il diritto di addebitare al committente, dopo la conferma dell’ordine ma prima del pagamento e del ricevimento della consegna, qualsiasi aumento dei fattori determinanti per i costi, quali i prezzi dei materiali, i prezzi dei fornitori, le tasse, le tariffe di trasporto, i salari, ecc. Nel caso di contratti con consegne successive, tale diritto di aumento dei prezzi si applica per tutta la durata del contratto corrispondente.

5.           Condizioni di pagamento, ritardo nel pagamento, riserva di proprietà

5.1 Salvo diverso accordo, si applicano le seguenti condizioni di pagamento: 30 giorni netti a partire dalla data di fatturazione («Data di pagamento»; che funge da data di scadenza), senza alcuna altra detrazione quali spese, tasse o oneri.

5.2 Il committente è considerato in mora a partire dal giorno successivo alla data di pagamento, anche in assenza di messa in mora, ed è tenuto a corrispondere interessi di mora pari all’8% annuo a partire da tale momento, fatti salvi i diritti che potrebbero sorgere a favore di Condair in relazione al ritardo nel pagamento. Oltre alle spese di sollecito pari a 20,00 CHF per ogni sollecito, il committente è tenuto in particolare a rimborsare le spese sostenute da Condair in caso di ricorso a un’agenzia di recupero crediti.

5.3 È escluso il diritto del committente di compensare crediti con debiti.

5.4 I pagamenti devono essere effettuati anche qualora alla consegna o alla prestazione manchino ancora componenti accessori, o qualora si rendano necessari lavori supplementari che abbiano solo un’influenza minima sull’utilizzo della consegna o della prestazione.

5.5 Le forniture rimangono di proprietà di Condair fino al completo pagamento da parte del committente dell’intero importo relativo alle forniture.

6.           Consegna e termine di consegna

6.1 Salvo diverso accordo, il termine di consegna decorre dalla data di conferma dell’ordine, ma non prima che siano noti tutti i dati tecnici e che tutti gli schemi, i disegni, ecc. siano stati approvati da Condair ME.

6.2 I termini di consegna sono indicati con la massima precisione possibile e in buona fede, ma sempre senza impegno.

6.3 Il superamento del termine di consegna, per qualsiasi motivo, non conferisce al committente il diritto di annullare l’ordine e/o di non adempiere agli obblighi che gli incombono in virtù del contratto stipulato.

6.4 In caso di superamento del termine di consegna, le altre disposizioni del contratto rimangono pienamente in vigore e Condair non è tenuta a versare alcun risarcimento danni.

6.5 Il committente può recedere dal contratto se il ritardo nella consegna, dovuto a cause di forza maggiore (cfr. clausola 10) o ad altri eventi al di fuori del controllo di Condair, si protrae per più di 12 mesi. Anche in caso di tale recesso, Condair non sarà tenuta a versare alcun risarcimento danni.

6.6 Se il committente non prende in consegna le forniture entro i termini stabiliti, Condair ha il diritto di immagazzinarle a spese e a rischio del committente e di addebitare tali spese al committente.

7. Spedizione, trasferimento dei benefici e dei rischi

7.1 Condair si riserva il diritto di scegliere il tipo di imballaggio appropriato.

7.2 I costi di smaltimento sono a carico del committente.

7.3 I benefici e i rischi vengono trasferiti al committente non appena la merce è stata preparata per la spedizione o (in caso di ritiro) è stata consegnata al committente. Condair declina espressamente ogni responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto.

7.4 Nel caso di componenti di sistema installati da Condair, i profitti e i rischi vengono trasferiti al committente al completamento dell’installazione o al momento del collaudo, qualora tale collaudo sia stato concordato.

8. Montaggio

8.1 Qualsiasi montaggio della fornitura da parte di Condair deve essere concordato per iscritto («Contratto di montaggio»).

8.2 Salvo diverso accordo, il montaggio, il riempimento dell’olio, del refrigerante e la messa in funzione sono a carico del committente.

8.3 Salvo diverso accordo nel contratto di montaggio, al montaggio si applicano di norma le seguenti disposizioni:

8.3.1 Il committente deve provvedere all’ottenimento di tutte le autorizzazioni e al soddisfacimento di tutti i requisiti strutturali necessari all’esecuzione dei lavori, al chiarimento di tutti i dettagli tecnici e alla disponibilità dei servizi richiesti dal committente presso il luogo di montaggio, al fine di garantire il corretto svolgimento del montaggio;

8.3.2 Il termine di esecuzione del montaggio specificato nel contratto di montaggio decorrerà solo quando tutti i requisiti commerciali e tecnici relativi al montaggio saranno stati definiti e confermati da entrambe le parti e tutte le autorizzazioni saranno state ottenute dal committente a sue spese;

8.3.3 Prima del ricevimento di un acconto concordato nel contratto di montaggio, Condair ha il diritto di rifiutare l’esecuzione;

8.3.4 Qualora sia stata concordata una data fissa di esecuzione, questa sarà posticipata di un periodo pari al tempo trascorso tra l’invio dell’ordine e il chiarimento di tutte le questioni tecniche e commerciali;

8.3.5 Qualsiasi modifica che si verifichi nel periodo compreso tra l’approvazione dell’installazione e l’inizio dei lavori comporterà una proroga dei termini;

8.3.6 Il termine di esecuzione del montaggio si considera rispettato se la o le forniture consegnate e montate possono essere messe in funzione o utilizzate entro tale termine. L’esecuzione successiva di lavori di secondaria importanza non è determinante;

8.3.7 Il committente è tenuto a informare immediatamente Condair per iscritto di qualsiasi circostanza che gli impedisca di eseguire correttamente le proprie prestazioni;

8.3.8 Il committente è tenuto a segnalare i pericoli esistenti legati al montaggio (ad esempio, il rischio di incendio nei locali o nei materiali da costruzione utilizzati) e ad adottare le misure di protezione necessarie per il montaggio, ad esempio la messa a disposizione di personale addetto alla sorveglianza antincendio, di attrezzature antincendio, ecc. Tali disposizioni si applicano in particolare ai lavori di taglio, saldatura e brasatura, che sono regolarmente necessari durante il montaggio. I costi di tali misure e gli eventuali ritardi da esse causati sono a carico del committente.

9.           Ritiro, controllo, reclami

9.1 Il momento determinante per l’adempimento del contratto è quello della consegna (o della messa in funzione, o, se concordato separatamente, del collaudo).

9.2. Al momento del ricevimento delle forniture, il committente è tenuto a verificare la correttezza e la completezza delle stesse e a controllarle per individuare eventuali danni causati dal trasporto.

9.3 I difetti devono essere segnalati immediatamente, per iscritto, a Condair ME entro e non oltre 5 giorni dalla consegna o dal ricevimento.

9.4 In caso di spedizione delle forniture (per posta o per ferrovia), eventuali danni alla merce devono essere annotati sulla bolla di consegna e immediatamente segnalati dal destinatario all'addetto dell'ufficio postale o della stazione ferroviaria.

9.5 Qualsiasi altro difetto che non venga immediatamente rilevato, anche dopo un controllo accurato, deve essere segnalato immediatamente per iscritto, al più tardi dopo la scoperta del difetto.

10.        Forza maggiore

10.1 Per « forza maggiore » si intendono gli eventi che impediscono a Condair di adempiere a uno o più dei propri obblighi contrattuali, se e nella misura in cui Condair dimostri che tale impedimento è al di fuori del suo ragionevole controllo, che non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto e che gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati da Condair.

10.1 Se sono soddisfatte le condizioni corrispondenti, sono considerati casi di forza maggiore, in particolare, i seguenti eventi e/o situazioni: sciopero, stato di guerra o circostanze simili, incendio, esplosione, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei mezzi di trasporto, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell’energia, catastrofi naturali, interruzione dell’attività dovuta al gelo e ad altre condizioni meteorologiche, misure governative, embargo, sanzioni, pestilenza, epidemia, pandemia, nonché qualsiasi altra circostanza indipendente dalla volontà di Condair.

10.2 In caso di forza maggiore, Condair può sospendere i propri obblighi contrattuali o risolvere il contratto senza intervento giudiziario, senza che il committente possa far valere alcun diritto al risarcimento. La sospensione è valida fintantoché l’impedimento invocato impedisca a Condair di adempiere ai propri obblighi contrattuali.

10.3 In caso di forza maggiore, Condair informerà immediatamente il committente e gli fornirà tutte le informazioni pertinenti relative agli effetti dell’evento sugli obblighi contrattuali. In tal caso, ciascuna parte dovrà fare tutto il possibile per eliminare la causa della forza maggiore e limitarne gli effetti.

11. Garanzia di consegna e montaggio

11.1 Condair si assume, per le forniture da essa messe in servizio o meno, ad esclusione di una garanzia di funzionamento per l’intero sistema, la seguente garanzia: Condair si impegna, su richiesta scritta del committente, per tutte le forniture che presentano difetti, nonché per le forniture difettose a causa di errori di montaggio, funzionamento, manutenzione o cura o di installazione difettosa, a ripararle o sostituirle, a discrezione del committente, gratuitamente e nel più breve tempo possibile. Se tecnicamente possibile, la riparazione avverrà nel luogo di esecuzione. Le spese di smontaggio e montaggio, nonché le spese di trasporto relative alla sostituzione della fornitura difettosa e le spese di trasferta dei tecnici di assistenza Condair in caso di riparazione nel luogo di esecuzione sono a carico del committente.

11.2 Per le forniture messe in funzione da Condair, Condair si assume inoltre (a) la garanzia del corretto funzionamento dei componenti da essa forniti nell’ambito dell’intero sistema e (b) le spese di smontaggio e montaggio, le spese di trasporto relative alla sostituzione della fornitura difettosa, nonché le spese di trasferta dei tecnici di assistenza in caso di riparazione presso il luogo di esecuzione.

11.3 In ogni caso, il diritto del committente di far valere i diritti derivanti da difetti scade entro sei mesi dalla data di notifica dei difetti entro i termini previsti, ma al più tardi alla scadenza del termine di garanzia. Solo il committente può far valere tali diritti, che non sono cedibili.

11.4 Il periodo di garanzia decorre dalla consegna o dalla messa in funzione (o, se del caso, dal collaudo, se concordato) qualora sia stato richiesto il montaggio. Il periodo di garanzia non può essere interrotto né sospeso da una riparazione o da una sostituzione.

11.5 La durata del periodo di garanzia viene stabilita dopo la conferma dell’ordine; se il periodo di garanzia decorre dalla consegna, è di 24 mesi. Se il periodo di garanzia decorre dalla messa in funzione (o, se del caso, dal collaudo, qualora concordato), è di 24 mesi, ma non può superare i 30 mesi a partire dalla data di consegna.

11.6 Il diritto alla garanzia da parte del committente presuppone un montaggio a regola d’arte delle forniture, eseguito da un’azienda specializzata riconosciuta – tenendo conto delle norme e delle regole tecniche pertinenti riconosciute – e nel rigoroso rispetto delle specifiche e delle istruzioni di Condair (quali manuale d’uso, documentazione tecnica, ecc.). Se il difetto verificatosi è legato a una modifica, a una manipolazione o a qualsiasi altro trattamento non conforme effettuato dal committente o da uno dei suoi ausiliari, il diritto alla garanzia viene annullato o decade.

11.7 La garanzia di Condair richiede inoltre che il committente specifichi per iscritto, in modo sufficientemente dettagliato, qualsiasi difetto che possa essersi verificato e che conceda a Condair un termine ragionevole per la riparazione o la sostituzione. Condair deve avere la possibilità di esaminare autonomamente il difetto oggetto del reclamo o di incaricare un ausiliario di farlo. In caso di emergenza e di pericolo per la sicurezza di funzionamento (in tali casi è necessario informare immediatamente Condair), il committente e Condair concorderanno immediatamente le misure necessarie e le coordineranno di conseguenza.

11.8 Non viene concessa alcuna garanzia nei seguenti casi:

11.8.1 In caso di utilizzo non conforme della fornitura, montaggio errato o messa in funzione errata, usura naturale delle parti soggette a usura (come guarnizioni, filtri, ecc.), di manipolazione e manutenzione inadeguate, di attrezzature inadatte, di lavori di costruzione difettosi, di un terreno di fondazione inadatto, di influenze chimiche, elettrochimiche o elettriche – nella misura in cui le cause sopra menzionate non siano imputabili a Condair. Qualora il committente o un terzo apporti correzioni non conformi, non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze che ne derivano. La presente disposizione si applica per analogia alle modifiche apportate alla fornitura senza il consenso di Condair.

11.8.2 Se, contrariamente alle raccomandazioni di Condair, il committente non stipula un contratto di manutenzione per le apparecchiature e i sistemi Condair e una manutenzione insufficiente o inadeguata da parte di terzi o del gestore genera una situazione igienica critica che potrebbe, in determinate condizioni, causare l’emissione di sostanze pericolose per la salute.

11.8.3 In caso di forza maggiore (cfr. clausola 10) o di altre cause non imputabili a Condair.

12. Garanzia in caso di errori di progettazione

12.1 Qualsiasi errore di progettazione, ad esempio calcoli errati o chiarimenti inadeguati delle condizioni in loco, sarà corretto gratuitamente da Condair ME.

12.2 In caso di errori di progettazione imputabili a Condair ME, quest’ultima si farà carico anche dei costi aggiuntivi sostenuti dal committente, con un limite massimo di 5'000.00 CHF per sinistro.

12.3 Qualsiasi diritto derivante da errori di progettazione da parte di Condair si prescrive entro due anni dal ricevimento della suddetta prestazione di progettazione. Se gli errori di progettazione comportano un vizio in un’opera edilizia, qualsiasi reclamo si prescrive entro cinque anni dal ricevimento della suddetta prestazione di progettazione.

13. Annullamenti da parte del committente, ritiro delle forniture

13.1 Il ritiro (parziale) delle forniture da parte di Condair ME è generalmente escluso in caso di fornitura conforme al contratto. Su richiesta del committente, Condair può accettare il ritiro di una consegna, tuttavia sempre a propria discrezione e solo previo consenso scritto.

13.2 Se, su richiesta del committente, Condair accetta un ritiro (parziale) o una risoluzione (parziale) del contratto, il committente è tenuto a versare a Condair un indennizzo forfettario per danni pari ad almeno il 20% del prezzo concordato, più eventuali spese di ispezione e riparazione, sulla parte annullata della consegna. Condair si riserva il diritto di richiedere un risarcimento per eventuali danni di entità superiore.

13.3 Il ritiro delle forniture presuppone che le forniture in questione facciano ancora parte dell’attuale assortimento di prodotti di Condair, che siano nuove e nella loro confezione originale.

13.4 La restituzione della fornitura avviene a spese del committente e previa presentazione della bolla di consegna originale. Gli impianti o determinati componenti che sono stati fabbricati o acquistati già assemblati o su misura non saranno ritirati, a condizione che non si tratti di consegne errate o difettose.

13.5 In caso di ritiro della consegna è escluso il pagamento in contanti. In tal caso, l’importo sarà accreditato o compensato con altri ordini.

14. Durata del contratto, risoluzione dei servizi

14.1 Salvo diverso accordo, la durata del contratto di servizio è di un (1) anno.

14.2 In assenza di disdetta da parte di una delle parti contraenti, con preavviso di un mese, il contratto di servizio si rinnova tacitamente per un ulteriore anno dopo la scadenza della durata contrattuale (fatti salvi eventuali adeguamenti di prezzo).

15. Protezione dei dati

L’informativa sulla privacy (https://www.condair.ch/datenschutz) costituisce parte integrante delle presenti condizioni generali ed è espressamente accettata dal committente al momento dell’accettazione delle presenti condizioni generali.

16. Responsabilità

16.1 Condair non è responsabile in caso di negligenza lieve.

16.2 In caso di violazione del contratto da parte di Condair, indipendentemente dal motivo giuridico, è escluso qualsiasi diritto al risarcimento dei danni, alla riduzione del prezzo, all’annullamento o alla risoluzione del contratto che non sia espressamente menzionato nelle presenti condizioni generali di vendita.

16.3 In nessun caso il committente potrà pretendere un risarcimento per danni non verificatisi durante la consegna stessa, quali danni materiali, danni derivanti da perdita di produzione, perdita di utilizzo, perdita di ordini, mancato guadagno o altri danni diretti o indiretti. Tale limitazione di responsabilità si applica anche agli ausiliari di Condair. In ogni caso, la responsabilità di Condair è limitata al valore del contratto stipulato con il cliente.

16.4 La limitazione di responsabilità ai sensi della presente clausola 16 non si applica in caso di dolo o colpa grave da parte degli organi direttivi di Condair.

Inoltre, l’esclusione di responsabilità ai sensi della presente sezione 16 non si applica nella misura in cui sia in contrasto con il diritto imperativo, in particolare per le richieste di risarcimento fondate su lesioni personali o danni causati a beni utilizzati prevalentemente per scopi privati, ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.

17. Clausola di nullità parziale

Qualora una parte o la totalità di alcune clausole delle presenti condizioni generali di vendita dovesse diventare nulla, la validità delle altre disposizioni non ne risulterebbe pregiudicata. La disposizione dichiarata nulla si considera sostituita da una disposizione che, dal punto di vista giuridico, si avvicini il più possibile al significato e all’obiettivo economico della disposizione dichiarata nulla. Lo stesso vale per il colmare eventuali lacune.

18. Diritto applicabile, foro competente

18.1 Il presente contratto è regolato esclusivamente dal diritto sostanziale svizzero, con esclusione delle norme di conflitto di leggi del diritto internazionale privato svizzero e della Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di merci. Questa disposizione non si applica qualora sia obbligatoriamente applicabile un’altra legge nazionale o internazionale.

18.2 Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o ad esso relative, le parti concordano sulla competenza esclusiva dei tribunali ordinari della sede legale di Condair.

18.3 In caso di controversie derivanti da contratti stipulati con i consumatori, si applicano le seguenti competenze:

a) per le azioni intentate dal committente, in qualità di consumatore, il tribunale del domicilio o della sede legale di una delle parti;

b) per le azioni intentate da Condair, il tribunale del domicilio del convenuto.